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TA.RI. Verona

Il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti (TARI) per il comune di Verona viene svolto da Solori Spa.

Riferimenti normativi

La TARI è prevista dall’art.1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n.147 e si applica dal 01/01/2014. Con deliberazione consiliare n. 29 del 24/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale, successivamente modificato dalle deliberazioni consiliari n. 33 del 30/06/2021 e n. 6 del 19/01/2023.

Come si compone

La tassa rifiuti TARI è composta da:

  • una quota fissa destinata a finanziare i costi fissi ed indivisibili del servizio e viene determinata tenendo conto della superficie dei locali occupati;
  • una quota variabile destinata a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta,trasporto,trattamento,smaltimento ecc.) e viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e della superficie occupata per le utenze non domestiche.

Chi deve pagare

La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sul territorio comunale. A tale proposito si ricorda che esiste vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree scoperte operative. I soggetti tenuti al pagamento della TARI devono dichiarare entro il 30 giugno dell’anno successivo l’inizio e le variazioni relative all'occupazione.

Quando e come pagare

Le scadenze di pagamento per l’anno 2023 sono:

N° RataScadenza
115/09/2023
215/11/2023
315/12/2023
Rata Unica15/09/2023

E’ possibile pagare tramite:

  • Modulo F24 e senza alcuna spesa di commissione
  • Domiciliazione bancaria, collegandosi al Portale del Contribuente ed accedendo con le credenziali SPID (per le utenze non domestiche tramite le credenziali ottenute con la registrazione al portale).
    Entrando nella sezione "TARI - Utenze Domestiche (o TARI utenze non domestiche)" si aprirà una finestra nella quale scegliere domiciliazione bancaria e compilare il codice IBAN del conto corrente del'intestatario dell'utenza e, successivamente, confermare i dati.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO CON BOLLETTINO PAGOPA
Il pagamento può avvenire attraverso vari canali:

  • Attraverso il sito pagopa.solori.it https://pagopa.solori.it
  • AppIO
  • Banca, sia utilizzando la propria area riservata, sia rivolgendosi agli sportelli bancari
  • Posta, sia utilizzando l’apposita App, sia rivolgendosi agli sportelli degli uffici postali
  • Ricevitorie, e più in generale presso tutti gli esercizi commerciali abilitati al pagamento dei bollettini PagoPA;
  • Attraverso il Portale del Contribuente;

Laddove l’utente voglia utilizzare la AppIO, l’interfaccia bancario (utilizzando la procedura per il pagamento del CBILL) o la App di Poste Italiane, potrà utilizzare gli appositi codici QR:
  • Quello nella sezione “Banche e altri canali” nel caso si voglia pagare con CBILL attraverso la propria area riservata della banca, oppure attraverso la AppIO;
  • Quello nella sezione “Bollettino Postale PA” nel caso in cui si voglia pagare con la App di Poste Italiane.

Qualora non vi sia la possibilità di utilizzare i codici QR, si potrà sempre pagare utilizzando il codice avviso, riportato nel bollettino PagoPA.
Alcuni gestionali bancari, chiedono di individuare l’ente creditore, cosa fattibile in tre modalità:
  • Qualora l’interfaccia lo consenta, sarà possibile utilizzare la Partita IVA di So.Lo.Ri. S.p.A: 04222030233;

Qualora sia invece necessario cercare l’azienda per nome, ci sono due maniere:
  • Utilizzando il nome SOCIETA LOCALE DI RISCOSSIONE SPA;
  • Utilizzando il Codice CBILL riportato nella sezione “Banche e altri canali”: BSTZY.

Locali ed aree escluse dalla tassa

Sono interamente esclusi dal calcolo delle superfici:

  • Locali con tutti gli allacciamenti alle utenze luce acqua e gas chiusi e di fatto non utilizzati.

Per le utenze domestiche:

  • Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri.
  • Locali ed aree scoperte adibite ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici ecc.).
  • Locali e aree scoperte ove si svolge esclusivamente attività sportiva e limitatamente alla superficie destinata a tale uso (vasca piscina, sala attrezzi ecc.).
  • Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo.
  • Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (es. balconi, terrazze).
  • Parti comuni di edifici condominiali fatto salvo l’uso esclusivo.
  • Area a verde.

Per le utenze non domestiche:

  • Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
  • Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
  • i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
  • Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
  • Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es:parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.)
  • Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energiaelettrica) e di fatto non occupati;
  • Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
  • i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
  • le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
  • le aree scoperte adibite a verde;
  • le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  • per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
  • Locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali

Vi sono inoltre varie riduzioni per particolari situazioni per le quali si rimanda ad una lettura del regolamento comunale (residenti estero, uso stagionale o limitato, iscritti aire, compostaggio, pannolini lavabili, sociali ecc.)

Come e quando dichiarare l’inizio di occupazione e le variazioni

I soggetti tenuti al pagamento della TARI devono dichiarare entro il 30 giugno dell’anno successivo l’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione da Solori.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante o da persona delegata è presentata preferibilmente attraverso l’apposito servizio sul sito di Solori (www.solori.it/inviomoduli).

In alternativa è possibile presentare la documentazione direttamente agli uffici di Solori, spedirla per posta raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica con posta certificata.

In caso di decesso del titolare dell’utenza, l’erede che continui ad occupare i locali già assoggettati al pagamento della TA.RI ha il solo obbligo di comunicare il subentro presentando agli uffici di Solori il Mod 2 UD compilato nelle Sezioni nr. 1 (Cambio intestazione utenza) e nr. 3 (Variazione Nucleo abitativo).

Cessata occupazione dei locali

La dichiarazione di cessata occupazione di locali e/o aree scoperte operative fa cessare l’applicazione della tassa dalla data in cui è cessato il possesso o la detenzione dei locali. In caso di cessazione antecedente alla data di presentazione può essere dato ricorso allo sgravio della tassa solo se debitamente provata. Le dichiarazioni, corredate da fotocopia del documento d'identità, devono essere inviate attraverso il sito www.solori.it/inviomoduli

Sanzioni e interessi

Motivazione della sanzione Misura della sanzione
Omesso, parziale o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione 30%
Omessa dichiarazione di inizio o di variazione 100% del tributo
con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione 50% del tributo
con un minimo di € 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro 60 giorni € 500
Riduzioni sanzioni omessa e infedele dichiarazione per adesione dell'avviso di accertamento
Motivazione della sanzione Misura della sanzione
Omessa dichiarazione
Pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento
33,33%
1/3 del 100%
Infedele dichiarazione
Pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento
33,33%
1/3 del 100%
Mancata, infedele o incompleta risposta al questionario entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso 33,33€
1/3 di 100€
Riduzione della sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione ed effettuata spontaneamente dal contribuente (Art.13, Comma 1, Lett.B e Lett.C, del D.leg.vo 472/97) entro i seguenti termini e in assenza di notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ufficio
Motivazione della sanzione Misura della sanzione
Presentazione della dichiarazione in ritardo entro 90 giorni dalla data di scadenza 10,00%
(1/10 del 100%)
Correzione dell'infedeltà entro 90 giorni di scadenza 5,00%
(1/10 del 50%)
Presentazione della dichiarazione entro 1 anno dalla data di scadenza 12,50%
(1/8 del 100%)
Correzione dell'errore entro 1 anno dalla data di scadenza 6,25%
(1/8 del 50%)
Riduzione sanzioni per omesso versamento, ravvedimento operoso (Art.13 comma 1 del D.leg.vo 471/97 e Art.13 comma 1, lett.a, lett.a-bis e lett.b): Si applica solamente quando l’utente spontaneamente effettua il versamento tardivamente ed entro i seguenti termini
Motivazione della sanzione Misura della sanzione
Versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni
(Art.13 comma 1 del D.leg.vo 471/93)
0,20%
per ciascun giorno di ritardo
(1/15 di 3%)
Versamenti con un ritardo dal 16 giorno fino al 30 giorno
(Art.13 comma 1 lett.a del D.leg.vo 472/97 e Art.13 Regolamento Entrate)
3,00%
(1/10 di 30%)
Versamenti con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza
(Art.13 D.leg.vo 472/97 comma 1 lett. a-bis)
3,33%
(1/9 del 30%)
Versamenti entro un anno dalla data di scadenza 3,75%
(1/8 del 30%)